IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Oggetto: Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Roccagorga (LT).
VISTI gli articoli 32, 117 comma 2, 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;
VISTI:
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;
il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72
recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato
pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
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il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”,
convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L.
29 gennaio 2021, n. 6;
il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero
della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome
che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella
stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze della Regione e i provvedimenti di rilievo nazionale;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto:
“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del
rischio e misure di controllo”,
CONSIDERATO che:
sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, l’esame dei
dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa
del virus e che pertanto l’emergenza non può ritenersi conclusa;
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in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati, è emersa una
situazione di particolare criticità presso il Comune di Roccagorga (LT) che ha evidenziato anche la
necessità di eseguire la caratterizzazione molecolare per l’accertamento dell’eventuale
coinvolgimento della variante VOC 202012/01 (comunemente indicata come “variante inglese”) in
un cluster di infezioni, come evidenziato dalla Relazione preliminare situazione epidemiologica
fornita dal SERESMI in data 14 febbraio 2021;
dalla relazione emerge che “La settimana dal 8 al 11 febbraio ha visto lo sviluppo di un focolaio
presso la casa di riposo “Casa del Sole” sita nel comune di Roccagorga dove 19 ospiti su 20 e 4
operatori su 7 sono risultati positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 per un tasso di
attacco complessivo del 85%.
Nelle ultime due settimane sono stati riportati 67 casi, dei quali il 47% riportava una fonte di
infezione a domicilio, il 32% presso la casa di riposo “Casa del Sole”, il 9% presso la scuola
dell’infanzia, l’1,5% in ambiente lavorativo e il 10% non era riconducibili ad una catena di
trasmissione nota. Tale situazione suggerisce una trasmissione comunitaria diffusa del virus”;
COMUNICATA l’adozione, del presente provvedimento, per le vie brevi, al Prefetto di Latina, al
CTS, al Ministro della Salute;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il
diffondersi del virus;
emana la seguente ordinanza:
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, per il Comune di Roccagorga (LT), a decorrere dalle ore 6:00 del 15 febbraio 2021 e per i
14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio
di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure:
a) È individuata quale zona rossa (caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto) il Comune di Roccagorga e si applicano le misure più restrittive di cui
all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;
b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di Roccagorga, nonché
all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla
data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a
raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
d) Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, nell’ambito del
territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le
ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai
minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle
persone disabili o non autosufficienti conviventi.
e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato
sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché
sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi
e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
f) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o
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contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita’ prevalente una di
quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto e’ consentito esclusivamente
fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
g) tutte le attivita’ previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche
svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;
h) sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva;
i) è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimità della propria abitazione
purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
j) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita’
scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva
la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
k) è sospesa la frequenza delle attivita’ formative e curriculari delle universita’ e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il
proseguimento di tali attivita’ a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i
corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche’ le attivita’ dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e le altre attivita’, didattiche o curriculari, eventualmente individuate
dalle universita’, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono
proseguire, laddove necessario, anche in modalita’ in presenza. Resta in ogni caso fermo
il rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato
18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell’allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;
m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza
presta la propria attivita’ lavorativa in modalità agile;
n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di
cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli
121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza;
o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all’art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono
offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemica;
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p) E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono
creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
q) È fortemente raccomandandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche
all’interno delle abitazioni private;
r) È demandata alla ASL di Latina di assumere, in accordo con il Sindaco del Comune di
Roccagorga (LT), ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, anche relativa alle
strutture e case di riposo presenti sul territorio, in caso di modifica della situazione
epidemiologica;
s) Il SERESMI procederà all’aggiornamento dell’andamento epidemiologico correlato alla
diffusione del virus nel Comune di Roccagorga decorsi 7 giorni dall’entrata in vigore del
presente provvedimento.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al 14° giorno successivo alla sua
entrata in vigore.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì,
sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione
ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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