Obbligo vaccinale per i maggiori di 50 anni, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 1° giugno 2022.
Dal 15 febbraio 2022 estensione dell’obbligo di green pass vaccinale per altre categorie di lavoratori.
Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma con corrispondente riduzione dello stipendio.
Dal 20 gennaio 2022 obbligo di green pass vaccinale per l’accesso a servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
Scuole
Nidi e asili: con 1 positivo in classe, sospensione attività per 10 giorni
Primarie: con 1 positivo, test antigenici e molecolari a tutta la classe; con 2 positivi, DAD per 10 giorni.
Medie e superiori: fino a 2 casi in classe autosorveglianza, mascherine FFp2 e didattica in presenza; con 3 casi in classe, DAD per i ragazzi che abbiano concluso il ciclo vaccinale o siano guariti da più di 4 mesi, mentre per gli altri autosorveglianza e didattica in presenza con mascherine FFp2.
ANGELO TRIPODI
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