Costanzo difende a spada tratta la figura e l’operato della Iovinella

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LATINA – L’assessore al Personale del Comune di Latina interviene per difendere a spada tratta l’operato e la figura del direttore generale Rosa Iovinella sotto attacco per le procedure di nomina delle Commissioni per la scelta dei nuovi dirigenti comunali e per il suo ruolo di responsabile anti corruzione, incompatibile per l’opposizione.

“Contrariamente a quanto affermato di recente – scrive in una lunghissima nota piena di tecnicismi l’assessore Costanzo – screditando con percorsi giuridici non corretti l’iter di nomina della Commissione di concorso per la selezione di due dirigenti a “contratto” nei servizi Urbanistica e Lavori Pubblici e un dirigente in mobilità nel servizio Ambiente, la nomina di tale Commissione è legittima e corretta.

La scelta delle suddette Commissioni è stata effettuata conformemente al disposto di cui all’art.16 ter delle vigenti Norme Regolamentari dell’Ente secondo il quale è il Direttore Generale che provvede all’individuazione e alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure di che trattasi: “A tali fini, il DG, può richiedere anche ad altre Amministrazioni pubbliche ed Enti (Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, Prefetture, Ordini e Collegi professionali, ecc.) di comunicare i nominativi dei candidati alla nomina”.
Conformemente al dettato regolamentare, il Direttore generale ha interpellato nove soggetti tra Amministrazioni ed Enti e soltanto Avviso pubblico ha comunicato tre candidature, tra le quali sono stati individuati due componenti della Commissione, in quanto in possesso dei requisiti di legge.
Avviso Pubblico è un Ente, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Latina e del codice civile, in quanto associazione. I soci ordinari di Avviso pubblico sono Comuni, Comunità Montane, Province, Città Metropolitane e Regioni che si impegnano nella promozione della cultura della legalità. Pertanto, verificati il rispetto delle norme e del regolamento, il Direttore ha proceduto alla nomina delle commissioni ed alla pubblicazione della determina.
Quanto poi alla Presidenza delle commissioni, gli articoli di stampa sosterrebbero che la Presidenza della commissione spetterebbe per legge ad un dirigente dell’Ente invocando l’art. 107 del Tuel, ma non è così.
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 107 del Tuel individua la sfera dei compiti dei Dirigenti, fra i quali rientrano pure quelli relativi alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso. Pertanto l’Ente Locale legittimamente può individuare nella figura dei Dirigenti dell’Ente, attraverso i propri atti regolamentari, i Presidenti delle Commissioni di concorso, in quanto tale funzione rientra tra quelle che il Tuel affida alla competenza dirigenziale. Del pari legittimamente l’Ente, nel proprio ordinamento interno, può stabilire una diversa individuazione – specialmente per le procedure di reclutamento del personale di qualifica dirigenziale che, a livello normativo, ricevono una specifica regolamentazione (cfr. DPR n. 272/2004 sulle procedure di accesso alla qualifica dirigenziale) stabilendo, per la nomina a Presidente delle commissioni esaminatrici, regole di individuazione che ricadano anche su altri soggetti, estranei all’Ente, come gli è peraltro espressamente consentito dalla disposizione normativa dell’art. 9 DPR 487/1994 (regolamento governativo recante la disciplina specifica sulle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni), per la quale “Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime”, purché tali soggetti, estranei all’Ente, posseggano i requisiti di esperienza, professionalità e competenza prescritti dal medesimo art. 9 DPR 487/97 nonché, dall’art. 35, comma 3 lett. e del D.Lgs. 165/2001.
La richiamata disposizione dell’art. 9 DPR 487/94, infatti, non può ritenersi che sia stata abrogata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (rispondendo, entrambe le disposizioni, all’obiettivo comune di riportare il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche nell’alveo dell’organizzazione dei rispettivi enti e comportando la diversa formulazione normativa, pari ordinazione e coordinamento fra le disposizioni perché dirette al medesimo fine), in assenza di una disposizione regolamentare o statuaria diretta a stabilire che le presidenze delle commissioni di concorso in un Comune debbano essere assunte dai dirigenti dell’ente, come chiaramente statuito dalla più alta giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato 6872/2009) .
Al riguardo in fatto il regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Latina, all’art. 16 ter prevede che per le selezioni ex art. 110 e mobilità il presidente della commissione sia individuato fra i commissari designati dall’esterno. E questa norma è stata letteralmente applicata.
Anche per le spese delle Commissioni il Comune si è dotato di un regolamento che stabilisce regola chiare e trasparenti. Quindi si è proceduto nel rispetto letterale e pedissequo delle norme di legge e regolamentari, nonché in ottemperanza al quadro giurisprudenziale in materia”.

Anche per quanto riguarda la vicenda della nomina della Iovinella a responsabile anticorruzione del Comune e la sua presunta incompatibilità, Costanzo non ha dubbi.
“In merito alla presunta incompatibilità del direttore generale a rivestire anche l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione – spiega ancora Costanzo – ho avuto modo di precisare, in una precedete occasione, anche a mezzo stampa, che tale incompatibilità allo stato non esiste, anche se, come evidenzierò nel seguito di questa nota, la materia potrà essere oggetto nel futuro di sviluppi.
Tale funzione è regolarmente svolta dai direttori generali di importanti Comuni. Su 49 Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in 8 il Segretario generale rivesteanche l’incarico di Direttore generale e in tutti questi 8 Comuni (Catania, Genova, Messina, Monza, Prato, Ravenna, Padova, Trieste) il Segretario-Direttore Generale svolge anche la funzione di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (a Padova solo anticorruzione).
Ma, si dirà, la prassi non sempre segue necessariamente la norma.

Nell’ambito delle misure adottate per contrastare la corruzione e l’illegalità all’interno della pubblica amministrazione, il segretario è chiamato a giocare un ruolo di primo piano. E’ quanto si ricava dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione,” entrata in vigore il 28 novembre 2012. Normativa che si accompagna alla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, entrata in vigore l’ 8 dicembre 2012.
Il comma 7, parte seconda dell’art. 1 della legge 190/2012, prevede che “Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario”.
Precedentemente l’ANAC, nella relazione della Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella p.a. (30 gennaio 2012), riconosceva che “il Segretario è sempre stato anche strumento di garanzia della legalità e dell’imparzialità nelle amministrazioni locali … l’affidamento dei nuovi compiti anticorruzione non farebbe che esaltare questo ruolo”.
E ancora, nel Progetto “Interventi a supporto delle Riforme della PA” promosso dalla Funzione pubblica e gestito dal Formez con il titolo “La prevenzione partecipata: La determinazione ANAC 8/2015 e il Ruolo della Pubblica Amministrazione”, una parte specifica è dedicata al “Responsabile della prevenzione della corruzione” (RPC), dove si afferma (testualmente): “Il RPC può essere individuato nel Direttore Generale (questo garantisce la massima autorità e autonomia al RPC e una regia delle politiche anticorruzione estesa all’intera organizzazione). Il Direttore generale-RPC, si aggiunge, “è un garante della legalità”.

Ciò che sarebbe illegittima, come affermato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1775 del 27 marzo 2013, è l’adozione di delibere o direttive adottate da una Giunta comunale con cui in sostanza si sceglie un determinato contraente (o componente di Commissione, n.p.), in violazione del principio di separazione delle competenze politiche da quelle di gestione.

Più pertinente appare il richiamo al ruolo specifico del direttore generale, che merita sicuramente una riflessione. Il direttore generale è figura centrale dell’innovazione amministrativa, anche se in una situazione a volte di equilibrio precario, perché è posizionato tra politica e burocrazia. Una posizione che richiede senso di responsabilità ed equilibrio nella gestione del ruolo, senza sovrapporsi, come sta avvenendo nell’attuale amministrazione comunale, ai poteri gestionali dei dirigenti e rispettando le indicazioni e le decisioni degli organi politici, a partire dalla Giunta, per le funzioni istituzionali di collaborazione, sempre nel rispetto dei ruoli, svolte tra questa e il direttore generale. Tra i compiti del direttore generale, da svolgere sulla base delle “Linee d’indirizzo” deliberate dalla Giunta e le specifiche indicazioni dell’assessore competente, sono compresi atti per la razionalizzazione della struttura organizzativa, l’introduzione di sistemi di formazione dei dipendenti finalizzati a soddisfare i nuovi bisogni dell’utenza, di sistemi valutativi orientati a premiare il merito dei dirigenti e dipendenti al fine di migliorare il sistema di produttività dell’ente e ottimizzare l’uso efficiente, efficace ed economico delle risorse a disposizione. Restano comunque elementi di problematicità, che si stanno affrontando nelle sedi competenti a livello centrale.

La Commissione di studio prima richiamata rimarcava “la necessità di apportare alcune modificazioni alla vigente disciplina dello status del Segretario comunale e provinciale al fine di garantire in maggior misura la sua posizione d’indipendenza” ed inoltre ipotizzava “una rivisitazione specifica dei compiti e dei doveri di comportamento, si dovranno rivedere le procedure di nomina al fine di ridurne l’attuale tasso di fiduciarietà ed ancora la legge deve prevedere che il piano possa stabilire l’attribuzione al Segretario, per specifici settori di amministrazione, di più penetranti poteri di controllo di legittimità e regolarità amministrativa”. Su altra impostazione si muoveva il Governo che, con l’emendamento “Pagliari”, proponeva la soppressione della figura del Segretario comunale. Una questione aperta, quindi, che ci deve vedere attenti osservatori pronti a un sereno e costruttivo dibattito.

Spiace invece rilevare, ancora una volta, che anziché affrontare costruttivamente i molteplici, gravi problemi che questa Amministrazione ha ereditato dal passato, certamente non per sue responsabilità, si continua a dare prevalenza, da parte della minoranza o parte di essa, ad aspetti che poco hanno a che fare con il rispetto della trasparenza e la legalità”.


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