“Ieri 24 maggio la Commissione affari sociali della Camera in sede legislativa ha approvato in via definitiva l’Atto Camera 491-B presentato dall’on.le Massimo Enrico Baroni ed altri ed avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”.
La proposta di legge vuole assicurare la trasparenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione al fine anche di prevenire e contrastare la corruzione e il degrado dell’azione amministrativa.
Sarà garantito ai cittadini il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
Resta comunque salva l’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Saranno soggette a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o alte utilità effettuate da un’impresa produttrice a favore da soggetti che operino nel settore della salute quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo maggior di 500 euro.
Dovranno essere pubblicate anche le erogazioni da parte di imprese farmaceutiche o comunque produttrici di beni sanitari o servizi alle associazioni che operano nella sanità.
Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno tenute a comunicare al Ministero della salute i dati identificativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
b) abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale, l’Autorità nazionale anti-corruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l’inserimento dei dati.
Negli Stati Uniti il “Sunshine act” cui si ispira la nuova legge è in vigore dal 2013
Il testo della legge ora andrà al Quirinale per essere promulgato e pubblicato sulla G.U.
Con l’entrata in vigore della nuova legge aumenterà la fiducia dei cittadini nella scienza e nella medicina, e sarà tutelata maggiormente l’indipendenza della ricerca e degli studi scientifici”.
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