LATINA – Si è riunita questa mattina la Commissione Trasparenza della Provincia di Latina presieduta dal consigliere Franco Cardinale. Tema dell’incontro il debito della Società Acqualatina nei confronti della Provincia di Latina di oltre 15 milioni di euro per i cosiddetti canoni concessori. Ovvero, una servitù che l’ente gestore riconosce alla Provincia per l’utilizzo delle arterie e strade di proprietà dell’ente di via Costa per l’attraversamento delle proprie condutture idriche e fognarie. E così Acqualatina è stata chiamata, con effetto retroattivo, a sanare le sue incombenze debitorie. Alla riunione ha partecipato il Presidente Gerardo Stefanelli.

Il canone concessorio, trae origine normativa dall’articolo 13 della Convenzione di Gestione e Cooperazione sottoscritta dalla Società Acqualatina affidataria del Servizio Idrico integrato e la Provincia di Latina, recante ad oggetto: “Canone di concessione per i beni affidati al GESTORE” il quale dispone:

Il gestore corrispondera’ annualmente negli ammontari del piano ed eventuali successive modifiche, all’Autorità di Ambito il canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo art.19 in misura corrispondente proporzionale alla popolazione residente nelle aree di cui il gestore avrà acquisito la gestione del servizio, come risultante dall’ultimo censimento dei comuni acquisiti pro rata temporis, sulla base di 12 mesi. Il canone dovrà essere versato entro 15 giorni dall’approvazione da parte del gestore del bilancio dello stesso relativo all’esercizio nel corso del quale maturato secondo le modalità indicate dall’autorità”.

Al fine di meglio ricostruire i fatti succedutisi è bene richiamare gli atti fondamentali che hanno determinato il rapporto trilatero: Acqualatina- ATO4 (Comuni) -Provincia di Latina. Ovvero:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 20/01/2003: Assunzione mutuo e determinazioni; e la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.2 del 19/02/2003: capitalizzazione e utilizzo canone concessorio.

Con i suddetti atti si stabilisce di delegare alla Provincia, quale Ente di Coordinamento, l’utilizzo del canone concessorio dovuto da Acqualatina Spa ai comuni proprietari della rete e delle opere del SII e quantificato in € 1.549.371,00 per coprire le rate del mutuo da contrarre presso Cassa DDPP per la capitalizzazione e ricapitalizzazione della quota pubblica societaria; e per il funzionamento della STO.

La documentazione contabile evidenzia l’annotazione in bilancio delle partire di che trattasi, in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

BILANCIO 2021 causale

Capitolo 506 €.11.596.611,07 debito residuo per anticipazione rate mutuo

In particolare nel capitolo 506 del Bilancio della Provincia vengono pertanto evidenziati gli accertamenti in entrata (€.11.596.611,07) relativi alla quota per canoni concessori dovuti da Acqualatina ed incassati dall’Ente per onorare il mutuo contratto per conto dei comuni €.995.690,28).

Ciò in quanto la quota di rateo concessorio annualmente a carico di Acqualatina e pari ad €.1.549.371,00 ha natura composita, risultando dalla sommatoria di tre distinte poste:

1. Quota canone concessorio per €.995.690,28

2. Quota per spese di funzionamento della STO (da questa annualmente individuate)

3. Quota residua dei Comuni.

Invero, si registra dagli atti, che far data dal 2014, Acqualatina sospende tutti i pagamenti poiché, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, veniva da quest’ultima rilevata una presunta mancata applicazione dell’IVA, a carico della Provincia di Latina per i canoni concessori riscossi per gli anni 2010-2013. Invero alla Provincia di Latina venivano notificati a cura della Agenzia delle entrate n.3 distinti l’Avvisi con cui veniva accertata l’omessa denuncia di un imponibile IVA per l’Anno 2011-2012 e 2013 derivante dall’incasso delle somme ricevute da Acqualatina S.p.A, soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato a titolo di canone di concessione delle opere e dei beni che la società aveva ricevuto in affidamento dai singoli Comuni compresi nell’Autorità di Ambito Ottimale n.4 (ATO.4 Lazio Sud).

I suddetti Avvisi recepivano quanto rilevato con P.V.C. dalla Guardia di Finanza a cui avevano fatto seguito le Osservazioni in cui venivano mossi i singoli rilievi. La Provincia di Latina ha impugnato gli atti impositivi denunciando I) la carenza di soggettività passiva in quanto ente mandatario con rappresentanza dei Comuni concedenti il proprio demanio idrico; II) l’irrilevanza dell’operazione ai fini Iva; III) l’errata determinazione dell’imponibile, richiedendone –in via principale- l’annullamento e – in subordine – l’eliminazione delle sanzioni in ossequio all’art. 10 commi 2 e 3 Legge n. 212/2000. I giudizi sono tutt’ora in corso in sede di Appello ed uno in Cassazione presso cui l’Agenzia delle Entrate ha gravato la sentenza favorevole alle tesi dell’Ente.

Dall’esito dei contenziosi è emerso che sono i Comuni -ricadenti nell’EGATO- e non la Provincia a dover fatturare al gestore gli importi per gli oneri concessori pro quota spettanti, sicchè la pretesa creditoria della Provincia di Latina nei riguardi di Acqualatina risulta ad oggi condizionata alla rituale contabilizzazione fiscale dei Comuni del dovuto a titolo di concessione per gli impianti in uso. Sicchè a seguito di regolare fatturazione, la Provincia potrà regolarmente incassare le somme a copertura dei ratei dei mutui da questa contratti. In tal senso gli accordi pattizi di cui si è detto e documentato.

Una pretesa creditoria negli anni richiesta e sollecitata al Gestore dall’Ente a cui veniva a più riprese richiesto il pagamento, ed a cui seguivano pari solleciti da parte dell’Egato non solo a vaticinare il saldo di quanto dovuto, ma altresì diretti ai Comuni ai quali veniva sollecitata la fatturazione relativa agli importi di canone dovuti pro quota a regolarizzazione della posizione fiscale prodromica ai pagamenti.

Ciononostante pochissimi comuni e limitatamente ad alcune annualità (2014 e 2015) Latina Sperlonga, Minturno, Formia, Roccamassima, Fondi, Sezze) hanno provveduto alla fatturazione nei termini di cui si è detto, consentendo al Gestore l’assolvimento del pagamento evidentemente parziale, rispetto all’ammontare della quota di canone concessorio .

Attesa la non puntualità dei rimborsi, la Provincia ha utilizzato la propria liquidità di cassa -sufficientemente e capiente- per fronteggiare le quote annuali di mutuo (€.995.000). Non è comunque ricorsa ad anticipazioni di liquidità da parte di istituti bancari che, in quanto tali, avrebbero maturato interessi e quindi generato un danno all’Ente. La liquidità di cassa dell’Ente infatti ha consentito una gestione ordinaria del pagamento dei ratei di mutuo. Né d’altro canto, la maggiore liquidità di cassa assicurata dai puntuali rimborsi avrebbe giovato all’Ente, atteso che -ai sensi dell’art.35 comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n.27- la Provincia di Latina, come tutti gli enti pubblici, è soggetta al regime di Tesoreria Unica sicchè non è beneficiaria di interessi attivi sulla disponibilità di cassa alimentate da entrate proprie.

Ad oggi la posizione creditoria appare altresì riconosciuta fra i debiti del Gestore che annovera nel Bilancio 2020 sotto la voce “canone concessorio” la somma complessiva di €.18.527.000,00 anno 2020; ( pagina 110 Bilancio 2020).

Alla pagina 124 del Bilancio anno 2020, viene altresì specificato che la Voce “Canoni di concessione” si riferisce all’importo di €.1.549.371,00 annuo 2020 che la Società è impegnata a corrispondere all’ATO4 in forza della Convenzione di gestione per l’affidamento del SII.

Tale espresso riconoscimento consente di ritenere la complessiva posizione creditoria risultante dal Bilancio provinciale interamente coperta e riconosciuta nelle annotazioni in bilancio della società debitrice. Ciò rende il credito dell’Ente immediatamente esigibile.

Altresì il debito scaturente dagli oneri concessori di cui all’art.13 della Convenzione appare oggi ulteriormente e adeguatamente assistito dalla polizza versata in atti la quale consente, in luogo dell’inadempimento, la escussione a semplice richiesta (art.31-33 della Convenzione).


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